di: Sonia Corna
Con Decreto 12 marzo 2019, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 20 marzo 2019, è stata aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, allegata al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002.
Si è data così attuazione al disposto dell'art. 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi». Tale articolo prevede infatti, nel comma 2, l'aggiornamento della normativa tecnica di cui al D.M. 24 maggio 2002, al fine di sviluppare la modalità self-service per gli impianti di distribuzione del GNC.
Si è data così attuazione al disposto dell'art. 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi». Tale articolo prevede infatti, nel comma 2, l'aggiornamento della normativa tecnica di cui al D.M. 24 maggio 2002, al fine di sviluppare la modalità self-service per gli impianti di distribuzione del GNC.
Le modifiche alla regola di prevenzione incendi riguardano:
• nel titolo II - MODALITA' COSTRUTTIVE, gli Apparecchi di distribuzione automatici (sostituito il punto 2.7.5. del paragrafo 2.7)
• nel Titolo IV - NORME DI ESERCIZIO
- la Segnaletica di sicurezza (sostituito il paragrafo 4.5)
- il Funzionamento in modalità self-service (sostituito il paragrafo 4.7)
- le Istruzioni per gli utenti del distributore asservito ad un dispositivo self-service (sostituito il punto 4.7.1 del paragrafo 4.7)
Il decreto 12 marzo 2019 entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
• nel titolo II - MODALITA' COSTRUTTIVE, gli Apparecchi di distribuzione automatici (sostituito il punto 2.7.5. del paragrafo 2.7)
• nel Titolo IV - NORME DI ESERCIZIO
- la Segnaletica di sicurezza (sostituito il paragrafo 4.5)
- il Funzionamento in modalità self-service (sostituito il paragrafo 4.7)
- le Istruzioni per gli utenti del distributore asservito ad un dispositivo self-service (sostituito il punto 4.7.1 del paragrafo 4.7)
Il decreto 12 marzo 2019 entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.