Lo scorso 24 maggio è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/200, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L130 del 17/05/2019.
Recita il Considerando n.1: “…alla luce dell'esperienza recente e dell'innovazione tecnologica, degli sviluppi di mercato e dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori, è necessario aggiornare le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose e rivedere le modalità di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose”.
Ed ancora, il Considerando n.3: “Le bevande spiritose rappresentano uno sbocco importante per il settore agricolo dell'Unione e la loro produzione è strettamente connessa a tale settore. Tale legame determina la qualità, la sicurezza e la reputazione delle bevande spiritose prodotte nell'Unione. Tale stretto legame con il settore agroalimentare dovrebbe essere pertanto evidenziato dal quadro normativo”.
L’art.2 fornisce nel dettaglio la definizione di bevanda spiritosa; seguono al Capo II le norme sulla presentazione ed etichettatura anche in relazione ad altri alimenti; al Capo III vi sono poi le norme su requisiti, condizioni, obblighi e strumenti di protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Il Regolamento si applica a decorrere dal 25 maggio 2021, fatta eccezione per alcune disposizioni indicate nell’art.51, par. 2 e 3 che sono applicabili dal prossimo 8 giugno.