di: Sergio Benassai
Il 2 luglio 2019 l’ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ha pubblicato l’edizione 2 del
Regolamento sul Trasporto aereo delle merci pericolose.
Tale Regolamento trova la sua base nel Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, con il quale viene attribuito all’ENAC il compito di provvedere alla regolamentazione tecnica nel settore dell’aviazione civile in ambito nazionale.
Con il Regolamento in questione l’ENAC stabilisce che il trasporto aereo delle merci pericolose deve essere effettuato in conformità a quanto previsto nelle “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air”, come previsto dall’Annesso 18 (“The Safe Transport of Dangerous Goods by Air) dell’ICAO (l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile).
E’ importante sottolineare il fatto che, anche se gli operatori coinvolti nel trasporto aereo di merci pericolose prendono in genere a riferimento le “Dangerous Goods Regulations” della IATA (International Air Transport Association), il riferimento normativamente valido è costituito dalle “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air” dell’ICAO, che sono peraltro integralmente recepite anche nelle “Dangerous Goods Regulations” della IATA, sia pure con una diversa organizzazione delle disposizioni. L’esistenza di questa “duplicazione” di documenti normativi (dei quali, si ripete, solo le “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air” hanno valore legale) è banalmente motivata dal fatto che la IATA, con la sua pubblicazione e con la sua “egemonia” in materia di formazione, si garantisce una non trascurabile entrata finanziaria.
Tale Regolamento trova la sua base nel Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, con il quale viene attribuito all’ENAC il compito di provvedere alla regolamentazione tecnica nel settore dell’aviazione civile in ambito nazionale.
Con il Regolamento in questione l’ENAC stabilisce che il trasporto aereo delle merci pericolose deve essere effettuato in conformità a quanto previsto nelle “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air”, come previsto dall’Annesso 18 (“The Safe Transport of Dangerous Goods by Air) dell’ICAO (l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile).
E’ importante sottolineare il fatto che, anche se gli operatori coinvolti nel trasporto aereo di merci pericolose prendono in genere a riferimento le “Dangerous Goods Regulations” della IATA (International Air Transport Association), il riferimento normativamente valido è costituito dalle “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air” dell’ICAO, che sono peraltro integralmente recepite anche nelle “Dangerous Goods Regulations” della IATA, sia pure con una diversa organizzazione delle disposizioni. L’esistenza di questa “duplicazione” di documenti normativi (dei quali, si ripete, solo le “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air” hanno valore legale) è banalmente motivata dal fatto che la IATA, con la sua pubblicazione e con la sua “egemonia” in materia di formazione, si garantisce una non trascurabile entrata finanziaria.