di: Paola Chimienti
La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed i controlli dei Vigili del Fuoco e nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze, è sancita dal DPR 1 agosto 2011 n. 151 per le attività soggette, mentre nei luoghi di lavoro è prescritta dall’art. 17 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico per la sicurezza).
Le suddette misure, che si basano sulla preliminare valutazione del rischio incendio, possono essere individuate a partire da un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.
La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente in materia, può essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili ed aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi (metodo prestazionale).
In questo contesto si inserisce il Codice di prevenzione incendi (Co.P.I.), DM 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, il quale, senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come promotore del cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative. In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato all'ottenimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.
La strategia antincendio in esso rappresentata, in dipendenza dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante diverse soluzioni progettuali, grazie alla compresenza ed all’apporto delle varie misure antincendio.
Il recente DM 12 aprile 2019, modificando il d.m. 3 agosto 2015, prevede la quasi eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei VV.F.; in particolare vengono introdotti due elementi:
• l'ampliamento del campo di applicazione del Codice (sono state inserite alcune nuove attività dell'allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151);
• l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività non normate, in luogo dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".
Per ulteriori informazioni sul DM 12 aprile 2019 cosultare l'approfondimento dell'Ing. Lischetti.
Il ‘Codice di prevenzione incendi’, nella sezione S ‘Strategia antincendio’, prevede dieci capitoli dedicati alle misure di riduzione del rischio di incendio. La pubblicazione dell'INAIL si occupa delle tematiche relative alle misure S.6 Controllo dell’incendio, S.7 Rivelazione ed allarme e S.8 Controllo di fumi e calore.
Pubblicazione in formato PDF [(dimensioni: 27.150 Kb)]
In questo contesto si inserisce il Codice di prevenzione incendi (Co.P.I.), DM 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, il quale, senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come promotore del cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative. In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato all'ottenimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.
La strategia antincendio in esso rappresentata, in dipendenza dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante diverse soluzioni progettuali, grazie alla compresenza ed all’apporto delle varie misure antincendio.
Il recente DM 12 aprile 2019, modificando il d.m. 3 agosto 2015, prevede la quasi eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei VV.F.; in particolare vengono introdotti due elementi:
• l'ampliamento del campo di applicazione del Codice (sono state inserite alcune nuove attività dell'allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151);
• l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività non normate, in luogo dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".
Per ulteriori informazioni sul DM 12 aprile 2019 cosultare l'approfondimento dell'Ing. Lischetti.
Il ‘Codice di prevenzione incendi’, nella sezione S ‘Strategia antincendio’, prevede dieci capitoli dedicati alle misure di riduzione del rischio di incendio. La pubblicazione dell'INAIL si occupa delle tematiche relative alle misure S.6 Controllo dell’incendio, S.7 Rivelazione ed allarme e S.8 Controllo di fumi e calore.
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