di: Sonia Corna
Con la Circolare 13 marzo 2019, n. 3717/C "D.M. 37/2008 – installazione di impianti tecnologici – abilitazioni piene e/o limitate", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti relativamente alla possibilità per imprese di installazioni impianti di essere o meno abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette "abilitazioni limitate").
Tale esigenza di chiarimento si è resa necessaria in relazione al fatto che si sono verificati casi in cui la stessa istanza (SCIA) presentata dagli operatori economici del settore venisse valutata in modo diverso.
Con la presente circolare quindi, il Ministero ha indicato il tipo di abilitazione che può essere rilasciato in relazione agli impianti indicati nell'art. 1, comma 2 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Gli impianti di cui si tratta sono classificati come:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
In ultimo nella circolare si specifica che "da visura deve risultare l'esatta corrispondenza tra l'attività esercitata e l'abilitazione ottenuta, ancorché la stessa fosse "limitata" a singole voci di una o più tipologie di impianti (lettere)."
Tale esigenza di chiarimento si è resa necessaria in relazione al fatto che si sono verificati casi in cui la stessa istanza (SCIA) presentata dagli operatori economici del settore venisse valutata in modo diverso.
Con la presente circolare quindi, il Ministero ha indicato il tipo di abilitazione che può essere rilasciato in relazione agli impianti indicati nell'art. 1, comma 2 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Gli impianti di cui si tratta sono classificati come:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
In ultimo nella circolare si specifica che "da visura deve risultare l'esatta corrispondenza tra l'attività esercitata e l'abilitazione ottenuta, ancorché la stessa fosse "limitata" a singole voci di una o più tipologie di impianti (lettere)."