Perché le imprese agroalimentari dovrebbero dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (ex D.Lgs. n.231/2001)?

di: Avvocato Giovanna Soravia

Sono trascorsi ormai quasi vent’anni da quando, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.231/2001 è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti che prevede l’applicazione di criteri e modalità operative proprie del processo penale, all’Ente.
Non tutti i reati, però, sono idonei a configurare la responsabilità amministrativa in capo all’Ente, ma soltanto quelli elencati nel Decreto stesso e previsti come reati presupposto, e quando questo sia stato commesso da persona fisica in rapporto qualificato con l’Ente (o perché riveste posizioni di vertice o perchè è persona sottoposta alla direzione o vigilanza di chi sta al vertice) o l’averlo commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

Tra i reati presupposto elencati nel D.Lgs. 231/2001, per il settore alimentare rilevano in particolare quelli individuati nell’art.25 bis.1 “Delitti contro l ́industria e il commercio” (come la frode nell’esercizio del commercio, la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci). L’impresa alimentare che vuole esaminare la propria attività in relazione all’analisi del rischio di compimento di reati deve fare poi particolare attenzione anche alle ipotesi di cui agli articoli 517-ter e 517-quater c.p., che puniscono rispettivamente la fabbricazione e il commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale e la contraffazione di IGP e DOP agroalimentari.

Perché le imprese agroalimentari dovrebbero dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/2001? Ce lo spiega l'Avvocato Giovanna Soravia

 

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