Appalti, cantieri e attività interferenti: la responsabilità del datore di lavoro dell’infortunato.

di: Avvocato Daniele Zaniolo

La Sentenza della Corte di Cassazione, sez. Fer. 24 settembre 2019 (ud. 20 agosto 2019) n. 39072 rappresenta la summa dei principi di diritto più volte enucleati dalla giurisprudenza in materia di infortuni avvenuti nei cantieri.

 Condannato in entrambi i giudizi di merito, l’imputato, datore di lavoro dell’infortunato, legale rappresentante della SARROCH si era difeso affermando che l’evento si era verificato al di fuori delle mansioni lavorative del suo dipendente, che si era offerto di aiutare i dipendenti dell’altra ditta in un’attività che non era oggetto di accordo contrattuale.

La difesa ha sollevato il tema del “rischio eccentrico” vale a dire quel rischio che risulta da attività lavorative che non sono oggetto dell’opera in esecuzione ma che, in qualche modo, sono ad essa correlate. Non si tratta pertanto di una condotta abnorme del lavoratore, perché con questa ci si discosta integralmente dall’attività lavorativa, ma di un comportamento che, pur non essendo stato oggetto di preventivo accordo e, pertanto, non rientrando nelle mansioni del lavoratore, è causalmente legato ad esse.

La Suprema Corte ha confermato la condanna evidenziando che la valutazione dei rischi alla quale i datori di lavoro sono chiamati non è e non può essere, limitata a quelli connessi al contratto, alle opere da eseguire, ma deve estendersi a tutti i rischi che possono derivare dall’interferenza con l’attività di altri soggetti.



Avvocato Daniele Zaniolo