Strutture turistico-ricettive in aria aperta: modificata la regola tecnica di prevenzione incendi.

Strutture turistico-ricettive in aria aperta: modificata la regola tecnica di prevenzione incendi.

di: Sonia Corna
Con decreto del Ministero dell'Interno 2 luglio 2019, pubblicato sulla G.U. 12 luglio 2019, n. 162, sono state apportate "Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone".
 
Il decreto sostituisce integralmente l'allegato al D.M. 28 febbraio 2014 al fine di aggiornare la regola tecnica di prevenzione incendi in base agli aggiornamenti normativi intervenuti e per porre rimedio a criticità applicative riguardanti gli aspetti correlati all'individuazione degli addetti incaricati della gestione delle emergenze e dei dispositivi antincendio mobili.

L'allegato al decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è composto dai seguenti due Titoli:

Titolo I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA APERTA QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE, che prende in considerazione sia le attività di nuova costruzione sia le attività già esistenti

Titolo II - METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI ANTINCENDIO RELATIVO ALLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA APERTA ESISTENTI, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI, CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE, a sua volta diviso in due parti: la parte A relativa alla categorizzazione degli insediamenti ricettivi in aria aperta ai fini antincendio e la parte B che riguarda le misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio.

Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni in esso contenute, il nuovo decreto non comporta adempimenti.