La particolarità delle norme contenute nell’art. 26-bis Legge 132/2018 è data dal linguaggio adottato, mutuato dai pericoli di incidenti rilevanti e segnatamente dal D.Lgs. 105/2015. Ciò, però, senza alcun riferimento diretto, né al D.Lgs. 105/2015, né al D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza e igiene del lavoro. Poiché nella stragrande maggioranza dei casi gli stabilimenti oggetto dell’obbligo, ovvero gli stoccaggi e gli impianti di lavorazione rifiuti, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015, ciò comporta una serie di difficoltà interpretative e attuative.
Se comunque si assume che questo è il riferimento giuridico per il nuovo obbligo, i contenuti del Piano di Emergenza Interno verrebbero definiti dall’Allegato 4 al D.Lgs. 105/2015.
Tutto ciò premesso risulta evidente che l’argomento meriterebbe un approfondimento tecnico-normativo con linee guida specificatamente redatte e riferimenti certi (in primis per dirimere il dubbio se la norma di riferimento per l’obbligo di PEI è il D.Lgs. 105/2015 oppure il D.Lgs. 81/2008).
Poiché, però, il tempo dato è molto limitato (la scadenza è il 4/3/2019 per gli impianti esistenti), è possibile che non giungano chiarimenti per tempo.
In tal caso è possibile, comunque, fornire alcune indicazioni preliminari.
L'argomento verrà approfondito durante il corso di formazione che si terrà il 19 febbraio, a Milano: "Seveso III: novità, aggiornamenti ed esperienza operativa con la nuova edizione delle Guida ragionata"
l'ing. Galatola, docente del corso ed autore della Guida ragionata, cura un sito di aggiornamento sulle tematiche della Seveso 3 da cui è tratto questo approfondimento.