Il Reg. n.1753/2019 e le registrazioni internazionali DOP e IGP

di: Giovanna Soravia
Diamo notizia della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L.271/1 del 24.10.2019, del Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, che “stabilisce norme e procedure relative alle azioni dell’Unione in seguito alla sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («Atto di Ginevra»).”.
Il regolamento segue la Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio del 7 ottobre 2019 relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
Si è ritenuto opportuno, infatti, stabilire norme che consentano all’Unione di esercitare i diritti conferiti e adempiere agli obblighi stabiliti nell’Atto di Ginevra a nome proprio e a nome degli Stati membri che ratificano o aderiscono a tale Atto.
Il Regolamento importa novità di carattere pratico-operativo ed anche di tenore scientifico, e stabilisce quindi le modalità per le richieste di registrazione internazionale.
La registrazione non avviene in via automatica ma la Commissione presenta all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale le domande per la registrazione internazionale di indicazioni geografiche protette e registrate ai sensi del diritto dell’Unione, su richiesta degli Stati membri. Adotta poi atti di esecuzione che stabiliscono l’elenco delle indicazioni geografiche (art.2).
E’ altresì prevista la possibilità di registrazione internazionale di denominazioni di paesi extra UE, ed una specifica procedura di opposizione sulla base di motivi individuati dal Regolamento stesso, che va presentata dalle Autorità competenti alla Commissione entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della registrazione (art. 6).
Inoltre, il Regolamento disciplina il rapporto con i marchi commerciali (art. 10) e prevede che le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto in conformità alla relativa registrazione internazionale (art. 8).
La Commissione, comunque, dovrà gestire anche una fase di monitoraggio e valutazione sulla partecipazione dell’Unione all’Atto di Ginevra e dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni entro il 14 novembre 2021.