di: Sonia Corna
Sono stati definiti, con Circolare 9 settembre 2019, n. 27566 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli spessori minimi delle cisterne per il trasporto di merci pericolose su strada ad esclusione di quelle destinate al trasporto di merci della classe 2.
Fra i materiali da costruzione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada è stato esplicitamente previsto, con l'edizione 2013 dell'ADR, l'utilizzo di acciai austeno-ferritici, con l'indicazione dello spessore minimo di riferimento.
Fra i materiali da costruzione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada è stato esplicitamente previsto, con l'edizione 2013 dell'ADR, l'utilizzo di acciai austeno-ferritici, con l'indicazione dello spessore minimo di riferimento.
Nella presente circolare si sottolinea però che "Il dibattito in ambito internazionale in merito all'introduzione della nuova tipologia di materiale, ha indotto qualche progettista ad utilizzare acciai austeno-ferritici prima dell'entrata in vigore dell'edizione 2013 dell'ADR utilizzando impropriamente gli spessori minimi previsti dall'edizione 2011 dell'ADR per gli acciai austenitici inossidabili".
La conseguenza è che alcune cisterne potrebbero presentare uno spessore inferiore a quello minimo ammesso per lo specifico materiale impiegato: qualora lo spessore non fosse compatibile con il materiale utilizzato, la cisterna dovrà essere declassata per essere adibita al trasporto di merce non pericolosa.
La conseguenza è che alcune cisterne potrebbero presentare uno spessore inferiore a quello minimo ammesso per lo specifico materiale impiegato: qualora lo spessore non fosse compatibile con il materiale utilizzato, la cisterna dovrà essere declassata per essere adibita al trasporto di merce non pericolosa.