di: Angelo Fiordi
È stato pubblicato sulla GUUE L. 86 del 28 marzo il Regolamento UE n. 27 marzo 2019, n. 521 che costituisce l’utimo adeguamento al progresso tecnico e scientifico del CLP.
Tale regolamento, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, si applicherà a partire dal 17 ottobre 2020, anche se le sostanze e le miscele possono, prima di tale data, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al nuovo regolamento.
Le novità introdotte dal Regolamento UE n. 2019/521 sono decisamente numerose e rilevanti che introducono sostanziali modifiche agli allegati I, II, III, IV, V e VI del CLP in relazione alle modifiche del GHS (edizioni sesta e settima).
In particolare, senza addentrarci troppo nell’elenco delle modifiche, con la revisione del GHS sono state introdotte:
- una nuova classe di pericolo relativa agli esplosivi desensibilizzati, e
- una nuova categoria di pericolo relativa ai gas piroforici all’interno dei gas infiammabili.
È stata anche modificata la Tabella 1.1 dei valori soglia generici con l’introduziuone di valori relativamente alla tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 e alla tossicità in caso di aspirazione.
Sono stati anche modificati i criteri di classificazione delle sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, la definizione di tossicità acuta, le definizioni ed i criteri di classificazione per diverse categorie di pericolo (gravi lesioni oculari, sensibilizzazione della pelle, ecc.).
Infine, sono state introdotte nuove indicazioni di pericolo (es. H206 per esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 1, H232 per i gas infiammabili della categoria di pericolo 1 A, gas piroforico, ecc.) e apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e ad alcuni consigli di prudenza, nonché l’eliminazione della indicazione di pericolo supplementare EUH001 (esplosivo all ostato secco).
Tale regolamento, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, si applicherà a partire dal 17 ottobre 2020, anche se le sostanze e le miscele possono, prima di tale data, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al nuovo regolamento.
Le novità introdotte dal Regolamento UE n. 2019/521 sono decisamente numerose e rilevanti che introducono sostanziali modifiche agli allegati I, II, III, IV, V e VI del CLP in relazione alle modifiche del GHS (edizioni sesta e settima).
In particolare, senza addentrarci troppo nell’elenco delle modifiche, con la revisione del GHS sono state introdotte:
- una nuova classe di pericolo relativa agli esplosivi desensibilizzati, e
- una nuova categoria di pericolo relativa ai gas piroforici all’interno dei gas infiammabili.
È stata anche modificata la Tabella 1.1 dei valori soglia generici con l’introduziuone di valori relativamente alla tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 e alla tossicità in caso di aspirazione.
Sono stati anche modificati i criteri di classificazione delle sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, la definizione di tossicità acuta, le definizioni ed i criteri di classificazione per diverse categorie di pericolo (gravi lesioni oculari, sensibilizzazione della pelle, ecc.).
Infine, sono state introdotte nuove indicazioni di pericolo (es. H206 per esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 1, H232 per i gas infiammabili della categoria di pericolo 1 A, gas piroforico, ecc.) e apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e ad alcuni consigli di prudenza, nonché l’eliminazione della indicazione di pericolo supplementare EUH001 (esplosivo all ostato secco).