Dovere di diligenza nella catena di approvigionamento dei “conflict minerals”

di: Filippo Bonfatti

Dal 1 gennaio 2021 si applicheranno, in tutta l’Unione Europea, alcuni articoli del Regolamento 2017/821/UE – già in vigore e applicabile dal 9 luglio 2017- che stabilisce obblighi di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione, di Stagno, Tantalio, Tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Il Regolamento viene anche denominato “3TG” dalle iniziali inglesi dei tre metalli.

Esattamente si applicheranno:
l'articolo 1, paragrafo 5; l’ 'articolo 3, paragrafi 1 e 2; gli articoli da 4 a 7; l'articolo 8, paragrafi 6 e 7; l'articolo 10, paragrafo 3; l'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3, e 4; gli articoli 12 e 13; l'articolo 16, paragrafo 3 e l'articolo 17.

Lo scopo del Regolamento è garantire che gli importatori soddisfino le norme internazionali sull’approvvigionamento responsabile, stabilite dall’OCSE e che le fonderie e raffinerie si approvvigionino a loro volta in modo responsabile.

Si ipotizza che il nuovo Regolamento riguarderà un migliaio di importatori, coinvolgendo indirettamente circa 500 fonderie e raffinerie di 3TG e si applicherà solo ed esclusivamente alle imprese con sede in UE. Gli interessati verranno elencati in una apposita lista virtuosa denominata “lista bianca”.