di: Giovanna Soravia
Con la sentenza 4 dicembre 2019, nella causa
C-432/18 pendente tra il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e la società Balema GmbH (che produce e commercializza prodotti a base di aceto proveniente da vini dell’area tedesca Baden), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha statuito che la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» non si estende all'utilizzo dei termini individuali non geografici della stessa.
Infatti, il competente Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca), investito della controversia, aveva rinviato alla Corte di Giustizia di stabilire in via pregiudiziale se la protezione della denominazione IGP «Aceto Balsamico di Modena» riguardi unicamente tale denominazione per intero, o si estenda anche all’utilizzo dei termini non geografici della stessa, vale a dire «aceto», «balsamico» e «aceto balsamico».
La Corte di Giustizia, in particolare, ha rilevato che la registrazione dell’IGP «Aceto Balsamico di Modena» e la protezione che ne deriva riguardano la denominazione nel suo complesso, poiché è questa denominazione intesa per intero che gode di una fama indiscussa sia sul mercato nazionale sia su quelli esteri; mentre i termini non geografici «aceto» e «balsamico», nonché la loro combinazione e le loro traduzioni, non hanno connotazione geografica e non possono beneficiare di tale protezione in quanto il primo è un termine comune (cfr. Sentenza Corte di Giustizia del 9 dicembre 1981) e il secondo è un aggettivo usato comunemente per identificare un aceto dal gusto agrodolce.
Conclude la Corte di Giustizia stabilendo che “L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], deve essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione «Aceto balsamico di Modena» non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa”.
Infatti, il competente Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca), investito della controversia, aveva rinviato alla Corte di Giustizia di stabilire in via pregiudiziale se la protezione della denominazione IGP «Aceto Balsamico di Modena» riguardi unicamente tale denominazione per intero, o si estenda anche all’utilizzo dei termini non geografici della stessa, vale a dire «aceto», «balsamico» e «aceto balsamico».
La Corte di Giustizia, in particolare, ha rilevato che la registrazione dell’IGP «Aceto Balsamico di Modena» e la protezione che ne deriva riguardano la denominazione nel suo complesso, poiché è questa denominazione intesa per intero che gode di una fama indiscussa sia sul mercato nazionale sia su quelli esteri; mentre i termini non geografici «aceto» e «balsamico», nonché la loro combinazione e le loro traduzioni, non hanno connotazione geografica e non possono beneficiare di tale protezione in quanto il primo è un termine comune (cfr. Sentenza Corte di Giustizia del 9 dicembre 1981) e il secondo è un aggettivo usato comunemente per identificare un aceto dal gusto agrodolce.
Conclude la Corte di Giustizia stabilendo che “L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], deve essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione «Aceto balsamico di Modena» non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa”.