Il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 giugno 2014, n. 120 costituisce il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
E’ compito del responsabile tecnico porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa. L’idoneità tecnica è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale.
È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.
L'incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa.
Gli esami di abilitazione, costituiti da 80 quiz (durata 120 minuti), per ricoprire il ruolo di RT sono organizzati dalle Camere di Commercio territoriali e non prevedono obbligo di corso di formazione, che resta comunque fortemente consigliato.
La figura del responsabile tecnico nella gestione dei rifiuti
21 novembre2019
di: Filippo Bonfatti
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