di: Vincenzo Morena
Digestato, esenzione "Reach" al via. La Commissione europea ha ampliato l'elenco delle sostanze che sono esentate dagli obblighi di registrazione e dalle prescrizioni in materia di informazione stabiliti dal Regolamento 1907/2006/Ce, il Regolamento "Reach".
La novità è stabilita dal Regolamento (UE) 2019/1691 del 9 ottobre, che ha modificato il punto 12 dell’Allegato V della normativa concernete "la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche», e prevede l’introduzione del digestato nell’elenco delle sostanze la cui registrazione è considerata «non opportuna o non necessaria» ai sensi dell’art. 2 dello stesso provvedimento. Questo sulla scorta della considerazione che: «il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche”. «Pertanto», si legge nella disposizione della Commissione, «è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a registrazione».
Il digestato va così ad affiancarsi al biogas (ottenuto mediante il medesimo processo di trattamento ed altri processi di digestione anaerobica) e al compost (derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili) nell’elenco dell’Allegato V.
La novità è stabilita dal Regolamento (UE) 2019/1691 del 9 ottobre, che ha modificato il punto 12 dell’Allegato V della normativa concernete "la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche», e prevede l’introduzione del digestato nell’elenco delle sostanze la cui registrazione è considerata «non opportuna o non necessaria» ai sensi dell’art. 2 dello stesso provvedimento. Questo sulla scorta della considerazione che: «il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche”. «Pertanto», si legge nella disposizione della Commissione, «è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a registrazione».
Il digestato va così ad affiancarsi al biogas (ottenuto mediante il medesimo processo di trattamento ed altri processi di digestione anaerobica) e al compost (derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili) nell’elenco dell’Allegato V.