di: Avv. Giovanna Soravia
Un ulteriore passo avanti nel contrasto alle pratiche commerciali sleali tra le imprese operanti nel settore agroalimentare, almeno dal punto di vista normativo, grazie alla recente Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25.04.2019, entrata in vigore il 30.04.2019.
Al dichiarato scopo di tutelare la parte debole negli scambi commerciali in questa filiera, la Direttiva “definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate nelle relazioni tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare e stabilisce norme minime concernenti l'applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto” (art.1, par.1) e si applica in particolare a “piccoli” fornitori ed acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, con fatturati compresi nelle soglie individuate dal medesimo art.1, par. 2.
Vengono individuate e specificate, all’art.3, le condotte da ritenersi pratiche commerciali sleali, che gli Stati membri devono provvedere a vietare e contrastare, ad esempio: l'acquirente annulla ordini di prodotti deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per vendere o utilizzare tali prodotti (laddove per preavviso breve si intende sempre un preavviso inferiore a 30 giorni e in casi debitamente giustificati e in determinati settori gli Stati membri possono stabilire periodi di durata inferiore a 30 giorni); l'acquirente minaccia di mettere in atto, o mette in atto, ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche presentando una denuncia alle autorità di contrasto o cooperando con le autorità di contrasto durante un'indagine.
Gli Stati membri devono designare una o più autorità di contrasto, chiamate ad applicare a livello nazionale i divieti posti dall’art.3 avendo vari poteri tra cui quello di avviare e condurre indagini, chiedere alle imprese tutte le informazioni necessarie, avviare procedimenti sanzionatori; gli Stati membri devono provvedere affinchè le autorità di contrasto designate dispongano di risorse e competenze necessarie all’assolvimento dei compiti affidati, e affinchè le varie autorità di contrasto nazionali cooperino efficacemente tra di loro e con la Commissione.
Entro il 1 maggio 2021, gli Stati membri devono adottare e pubblicare gli atti di recepimento della Direttiva.
Al dichiarato scopo di tutelare la parte debole negli scambi commerciali in questa filiera, la Direttiva “definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate nelle relazioni tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare e stabilisce norme minime concernenti l'applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto” (art.1, par.1) e si applica in particolare a “piccoli” fornitori ed acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, con fatturati compresi nelle soglie individuate dal medesimo art.1, par. 2.
Vengono individuate e specificate, all’art.3, le condotte da ritenersi pratiche commerciali sleali, che gli Stati membri devono provvedere a vietare e contrastare, ad esempio: l'acquirente annulla ordini di prodotti deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per vendere o utilizzare tali prodotti (laddove per preavviso breve si intende sempre un preavviso inferiore a 30 giorni e in casi debitamente giustificati e in determinati settori gli Stati membri possono stabilire periodi di durata inferiore a 30 giorni); l'acquirente minaccia di mettere in atto, o mette in atto, ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche presentando una denuncia alle autorità di contrasto o cooperando con le autorità di contrasto durante un'indagine.
Gli Stati membri devono designare una o più autorità di contrasto, chiamate ad applicare a livello nazionale i divieti posti dall’art.3 avendo vari poteri tra cui quello di avviare e condurre indagini, chiedere alle imprese tutte le informazioni necessarie, avviare procedimenti sanzionatori; gli Stati membri devono provvedere affinchè le autorità di contrasto designate dispongano di risorse e competenze necessarie all’assolvimento dei compiti affidati, e affinchè le varie autorità di contrasto nazionali cooperino efficacemente tra di loro e con la Commissione.
Entro il 1 maggio 2021, gli Stati membri devono adottare e pubblicare gli atti di recepimento della Direttiva.