L’Italia ha firmato gli Accordi Multilaterali ADR M313 e M318

di: Sergio Benassai
 Il 12 settembre 2019 l’Italia ha firmato due Accordi Multilaterali ADR, M313 e M318.

Accordo Multilaterale M313

L’Accordo Multilaterale M313 prevede che i colli contenenti sostanze ed articoli esplosivi appartenenti alle Forze Armate e destinati ad essere distrutti, se imballati prima del 1 gennaio 1990 in accordo con le disposizioni allora vigenti, sono esenti dall’obbligo di apposizione del marchio previsto al paragrafo 5.2.1.1 e delle etichette previste alla sottosezione 5.2.2.1. Resta fermo l’obbligo di rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 5.1.2.1.
L’esenzione si applica alle seguenti condizioni:
- le sostanze e gli articoli esplosivi sono destinati ad essere distrutti
- il trasporto deve essere effettuato a pieno carico
- lo speditore deve inserire nel documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in accordo con la sezione 1.5.1 dell’ADR (M313)”

L’accordo è valido fino al 15 giugno 2023.


Accordo Multilaterale M318

L’accordo Multilaterale M318 è articolato in due parti.

Nella parte 1 si prevede che i recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento dei Trasporti USA, accettati per il trasporto ai sensi della sottosezione 1.1.4.2 (trasporti comportanti un percorso marittimo o aereo) possono essere trasportati dal deposito temporaneo posto al termine della catena di trasporto fino al destinatario finale
Lo speditore deve inserire nel documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in accordo con l’Accordo Multilaterale M318 Parte 1”

Nella parte 2 si prevede che i recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento dei Trasporti USA possono essere trasportati, al fine di esportarli verso Paesi che non sono Parti contraenti dell’ADR, alle seguenti condizioni:
- i recipienti in pressione ricaricabili sono in accordo con le disposizioni rilevanti del Codice dei Regolamenti Federali degli USA
- i recipienti in pressione sono marcati ed etichettati in accordo col Capitolo 5.2 dell’ADR
- lo speditore deve inserire nel documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in accordo con l’Accordo Multilaterale M318 Parte 2”

L’accordo è valido fino al 1 giugno 2023.