di: Giovanna Soravia
Segnaliamo importanti modifiche normative che incidono sul sistema di analisi del rischio come previsto nel Reg. CE n.178/2002, nelle sue tre fasi della valutazione, comunicazione, gestione.
E’ stato infatti pubblicato il Regolamento (UE)
2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n.
1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n.
1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE)
2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE.
Emerge dalla lettura dei Considerando come sia fondamentale, per assicurare gli obiettivi di tutela della sicurezza alimentare, riuscire a garantire una sempre più efficace analisi del rischio… una sempre più efficiente valutazione, comunicazione e gestione, così come una maggiore operatività da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, evidenziando la necessità di migliorarne alcuni aspetti.
In particolare, riportiamo il Considerando n.4 secondo cui “Risulta pertanto necessario garantire una comunicazione del rischio trasparente, ininterrotta e inclusiva durante l'analisi complessiva, con la partecipazione di responsabili della valutazione del rischio e responsabili della gestione del rischio a livello dell'Unione e nazionale. Tale comunicazione del rischio dovrebbe rendere i cittadini più fiduciosi del fatto che l'analisi del rischio è sostenuta dall'obiettivo di assicurare un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. Tale comunicazione del rischio dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire a un dialogo aperto e partecipativo tra tutte le parti interessate al fine di assicurare che nel processo di analisi del rischio siano prese in considerazione la prevalenza dell'interesse pubblico e la precisione, la completezza, la trasparenza, la coerenza e la responsabilità”.
Il Regolamento sarà applicabile a decorrere dal 27 marzo 2021.
Si applicano invece dal 1 luglio 2022 le previsioni relative alle modifiche agli artt.25 e 28 del Reg. n.178/2002 (punti 4) e 5) dell'articolo 1).
Emerge dalla lettura dei Considerando come sia fondamentale, per assicurare gli obiettivi di tutela della sicurezza alimentare, riuscire a garantire una sempre più efficace analisi del rischio… una sempre più efficiente valutazione, comunicazione e gestione, così come una maggiore operatività da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, evidenziando la necessità di migliorarne alcuni aspetti.
In particolare, riportiamo il Considerando n.4 secondo cui “Risulta pertanto necessario garantire una comunicazione del rischio trasparente, ininterrotta e inclusiva durante l'analisi complessiva, con la partecipazione di responsabili della valutazione del rischio e responsabili della gestione del rischio a livello dell'Unione e nazionale. Tale comunicazione del rischio dovrebbe rendere i cittadini più fiduciosi del fatto che l'analisi del rischio è sostenuta dall'obiettivo di assicurare un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. Tale comunicazione del rischio dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire a un dialogo aperto e partecipativo tra tutte le parti interessate al fine di assicurare che nel processo di analisi del rischio siano prese in considerazione la prevalenza dell'interesse pubblico e la precisione, la completezza, la trasparenza, la coerenza e la responsabilità”.
Il Regolamento sarà applicabile a decorrere dal 27 marzo 2021.
Si applicano invece dal 1 luglio 2022 le previsioni relative alle modifiche agli artt.25 e 28 del Reg. n.178/2002 (punti 4) e 5) dell'articolo 1).