di: Paola Chimienti
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il DPCM 22 marzo 2020 dispone sull'intero territorio nazionale la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 dello stesso decreto.
Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Resta sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta, altresì, consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. Il Decreto, inoltre, contiene un nutrito elenco di attività non sospese nel quale sono ricomprese l'intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center.
Si precisa, altresì, che l'elenco potrà essere aggiornato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (ved. news del 16 marzo 2020).
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Le disposizioni del Decreto producono effetto dal 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Resta sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta, altresì, consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. Il Decreto, inoltre, contiene un nutrito elenco di attività non sospese nel quale sono ricomprese l'intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center.
Si precisa, altresì, che l'elenco potrà essere aggiornato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (ved. news del 16 marzo 2020).
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Le disposizioni del Decreto producono effetto dal 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.