di: Vincenzo Morena
Le violazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro non sanitari vanno ricondotte a quelle del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro).
Lo ha chiarito la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo in una nota (la 1104/20, di seguito allegata), indirizzata al Prefetto, alle Forze di Polizia, al Dipartimento di Prevenzione ASL, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al Comando Carabinieri Tutela Salute sul Lavoro, ed ai Vigili del Fuoco, volta a fornire indicazioni sul “decalogo delle buone pratiche” che dovrebbe garantire lavoratori e produzione per la fase 2.
La precisazione della Procura bergamasca si è resa necessaria a seguito dell’emersione, da più parti, di dubbi circa la corretta applicazione dei c.d. “protocolli condivisi” siglati per garantire la sicurezza e la salute in azienda in tempi di Coronavirus.
«Il Governo», si legge, nel documento, «mediante il D.L. 19/2020, ha attribuito il potere di individuare le misure di contenimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, che l'ha esercitato con l’emanazione dei Decreti 10 Aprile e 26 Aprile 2020, nei quali sono state espressamente individuate tali misure: esse presentano natura normativa».
«Tutte le imprese», prosegue la nota, «a far data dal 04.05.2020, devono osservare i contenuti del Protocollo condiviso, che, vista la loro natura, sono soggette, in caso di loro inosservanza, alle sanzioni amministrative di cui al D.L.19/20».
«Vista la finalità di prevenzione generale cui è ispirata la ratio della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro», conclude la Procura, «si ritiene consigliabile reperire, nelle misure di contenimento contenute nel Protocollo condiviso o negli altri due protocolli, i precetti che corrispondono alle norme del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, in caso di inadempimento alle misure contenute in uno dei protocolli e, contemporaneamente, di violazione ad una delle norme del D.Lgs. 81/2008, andrà applicata la procedura di cui all'art. 301 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente le disposizioni di cui agli art. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, impartendo al trasgressore la prescrizione volta alla regolarizzazione della situazione antigiuridica».
Nota n. 1104/20 in formato PDF [( dimensioni 204 KB )]
Lo ha chiarito la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo in una nota (la 1104/20, di seguito allegata), indirizzata al Prefetto, alle Forze di Polizia, al Dipartimento di Prevenzione ASL, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al Comando Carabinieri Tutela Salute sul Lavoro, ed ai Vigili del Fuoco, volta a fornire indicazioni sul “decalogo delle buone pratiche” che dovrebbe garantire lavoratori e produzione per la fase 2.
La precisazione della Procura bergamasca si è resa necessaria a seguito dell’emersione, da più parti, di dubbi circa la corretta applicazione dei c.d. “protocolli condivisi” siglati per garantire la sicurezza e la salute in azienda in tempi di Coronavirus.
«Il Governo», si legge, nel documento, «mediante il D.L. 19/2020, ha attribuito il potere di individuare le misure di contenimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, che l'ha esercitato con l’emanazione dei Decreti 10 Aprile e 26 Aprile 2020, nei quali sono state espressamente individuate tali misure: esse presentano natura normativa».
«Tutte le imprese», prosegue la nota, «a far data dal 04.05.2020, devono osservare i contenuti del Protocollo condiviso, che, vista la loro natura, sono soggette, in caso di loro inosservanza, alle sanzioni amministrative di cui al D.L.19/20».
«Vista la finalità di prevenzione generale cui è ispirata la ratio della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro», conclude la Procura, «si ritiene consigliabile reperire, nelle misure di contenimento contenute nel Protocollo condiviso o negli altri due protocolli, i precetti che corrispondono alle norme del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, in caso di inadempimento alle misure contenute in uno dei protocolli e, contemporaneamente, di violazione ad una delle norme del D.Lgs. 81/2008, andrà applicata la procedura di cui all'art. 301 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente le disposizioni di cui agli art. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, impartendo al trasgressore la prescrizione volta alla regolarizzazione della situazione antigiuridica».
Nota n. 1104/20 in formato PDF [( dimensioni 204 KB )]