Tutta l’Italia diventa zona protetta.
I nuovi provvedimenti entrano in vigore a partire dal 10 marzo e avranno efficacia fino al 3 aprile.
Muoversi solo se necessario.
Va evitato ogni spostamento, in entrata e in uscita dal proprio territorio, ma anche nella propria città. Si può uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità.
Questo è quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), che come precisato dall’Ordinanza Pres. Cons. Ministri 8 marzo 2020, n. 646, non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.
Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet.
Nello stesso modulo sono richiamate le sanzioni per le ipotesi di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale:
- art. 76 del DPR n. 445/2000, che richiama i reati di falso, anche commessi ai danni di pubblici ufficiali;
- art. 495 c.p. recante “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”, prevedendo la pena della reclusione da uno a sei anni.
Il divieto assoluto di spostamento, senza alcuna eccezione, riguarda le persone che sono sottoposte alla quarantena o che sono risultate positive al virus.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal DPCM del 8 marzo 2020 è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Tra i reati più gravi reati ipotizzabili possiamo identificare la Resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), per chi fugge o oppone resistenza ai controlli delle forze dell’ordine, e Delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.).
Il DPCM 8 marzo 2020 incarica i Prefetti territorialmente competenti, cui assegna lo specifico compito di garantire il rispetto dei limiti e delle regole ivi previste, che potranno avvalersi di forze di polizia, vigili del fuoco, forze armate.
Per quanto concerne il monitoraggio sull’andamento degli isolamenti domiciliari, come pure sulla mappatura e sulla diffusione del virus, il decreto individua gli operatori sanitari.
Si ricorda inoltre che è esclusa ogni applicabilità delle disposizioni misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate.
Modello autodichiarazione in formato PDF.