Il documento fa seguito alle proposte e alle questioni delle autorità nazionali riguardo alla praticabilità delle norme previste dal regolamento (UE) 2017/542 (che modifica il CLP mediante l’aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria), in primis le ripercussioni dell’elevata variabilità nella composizione della miscela dovuta all’origine naturale dei componenti, la difficoltà di conoscere la composizione esatta dei prodotti nei casi in cui siano interessate catene di approvvigionamento complesse e l’impatto legato alla presenza di molteplici fornitori di componenti della miscela con le stesse proprietà tecniche e i medesimi pericoli.
L’obiettivo delle modifiche introdotte con il regolamento (UE) 2020/11, si legge nei considerando unionali, è di “consentirne un’interpretazione più semplificata, migliorare la coerenza interna e attenuare determinate conseguenze indesiderate emerse solo successivamente all’adozione di detto regolamento” (i.e. il 2017/542).
In particolare, il neo-regolamento delegato “tocca” gli artt. 25, 29 e l’allegato VIII del CLP, e si applica a decorrere dal 1° gennaio, applicazione differita “in modo da coincidere con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/542”.
Da segnalare, infine, che la prima scadenza di notifica secondo l’allegato VIII per i prodotti ad uso consumatore è stata spostata dal 1 gennaio del 2020 al 1 gennaio 2021.
CLP, in etichetta l’identificatore unico di formula
10 gennaio2020
di: Vincenzo Morena
Identificatore unico di formula (UFI) sull’etichetta della miscela pericolosa o sul suo imballaggio (nelle immediate vicinanze dell’etichetta). È questa la principale modifica al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) introdotta dal Regolamento delegato (UE) 2020/11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il 10 gennaio.
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