Bonifiche S.I.N. anche la Provincia è competente

Bonifiche S.I.N. anche la Provincia è competente

di: Vincenzo Morena
Con riferimento al riparto di competenze tra Stato ed Enti locali per le procedure di bonifica dei S.I.N. (Siti di Interesse Nazionale), spetta agli organi centrali il solo "svolgimento del complesso delle operazioni di bonifica (ossia, in termini più tecnico-giuridici, il procedimento di bonifica)", mentre per le fasi ontologicamente e giuridicamente preliminari alla bonifica - quali, su tutte, l'individuazione del soggetto che ha causato l'inquinamento -, è riconosciuta la competenza della Provincia. Il riparto di competenze non si fonda, infatti, sull'inserimento o meno dell'area in un S.I.N., quanto, piuttosto, sulla tipologia di intervento imposto al soggetto inquinatore. È questo l’intervento chiarificatore (e innovativo sulla lettura e interpretazione dell’art. 252 del Codice ambientale) espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2195, pubblicata lo scorso 1 aprile.

Il caso scaturisce dalle ordinanze emesse dalla Provincia di Mantova nei confronti di una nota azienda attiva nel settore dell'energia elettrica, per la bonifica di un Sito di Interesse Nazionale. In particolare, la società lamentava l’incompetenza, da parte della Provincia, «di tutti i poteri afferenti alla bonifica, ivi incluso quello di individuare il soggetto responsabile» (poteri, quindi, che, a detta dei legali dell’azienda, si radicherebbero solo in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). Tuttavia il massimo Consesso amministrativo, bocciando tale tesi, e, dopo una compiuta analisi della normativa in materia (che porta a distinguere la bonifica “in senso stretto” da una fase “ontologicamente e giuridicamente” preliminare alla stessa), dà ragione all’Ente locale, che aveva provveduto ad individuare il responsabile dell’inquinamento per l’avvio delle procedure previste dal Decreto ambientale del 2006.
La sentenza ha, inoltre, toccato anche un altro aspetto (quello della rilevanza in materia ambientale delle c.d. successioni societarie e le "contaminazioni storiche"): è stato, infatti, ribadito il principio secondo il quale "la cessione di ramo di azienda non elide gli obblighi di bonifica della società cedente per fenomeni di contaminazione che si siano verificati in epoca antecedente alla cessione". «Il dettato europeo ‘chi inquina paga’», ricordano i Giudici di Palazzo Spada, «ha valenza inderogabile di normativa di ordine pubblico e, in quanto tale, insuscettibile di deroghe di carattere pattizio». «Pertanto», conclude il Collegio, «sono nulli eventuali accordi sul tema tra società cedente e cessionaria».