di: Giovanna Soravia
Diamo notizia della pubblicazione, in data odierna, del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione del 7 luglio 2020 recante deroga ai regolamenti (CE) n.
889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i controlli sulla produzione biologica dovuta alla pandemia di COVID-19 (GU dell’Unione europea L 217 del 8.7.2020).
Come recita il Considerando 10 del predetto Regolamento “In base alle informazioni ricevute da vari Stati membri, è opportuno prevedere l’applicazione retroattiva del presente regolamento dal 1 marzo 2020” e così l’art.3 ne prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE e l’applicazione dal 1 marzo 2020 al 30 settembre 2020. Tuttavia, le disposizioni riguardanti gli operatori a basso rischio (art. 1, par. 1) si applicano dal 1 marzo 2020 sino al 31 dicembre 2020; quelle previste dall’art. 1, par. 3, 5, e 6, si applicano dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; quelle relative alle attività di controllo svolte in Cina, si applicano invece dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2020.
Art. 1 Deroghe al regolamento (CE) n. 889/2008 del Regolamento CEE/UE 7 luglio 2020, n. 977 - Regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione del 7 luglio 2020 recante deroga ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i controlli sulla produzione biologica dovuta alla pandemia di COVID-19
Art. 2 Deroghe al regolamento (CE) n. 1235/2008 del Regolamento CEE/UE 7 luglio 2020, n. 977 - Regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione del 7 luglio 2020 recante deroga ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i controlli sulla produzione biologica dovuta alla pandemia di COVID-19
Come recita il Considerando 10 del predetto Regolamento “In base alle informazioni ricevute da vari Stati membri, è opportuno prevedere l’applicazione retroattiva del presente regolamento dal 1 marzo 2020” e così l’art.3 ne prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE e l’applicazione dal 1 marzo 2020 al 30 settembre 2020. Tuttavia, le disposizioni riguardanti gli operatori a basso rischio (art. 1, par. 1) si applicano dal 1 marzo 2020 sino al 31 dicembre 2020; quelle previste dall’art. 1, par. 3, 5, e 6, si applicano dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; quelle relative alle attività di controllo svolte in Cina, si applicano invece dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2020.
Art. 1 Deroghe al regolamento (CE) n. 889/2008 del Regolamento CEE/UE 7 luglio 2020, n. 977 - Regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione del 7 luglio 2020 recante deroga ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i controlli sulla produzione biologica dovuta alla pandemia di COVID-19
Art. 2 Deroghe al regolamento (CE) n. 1235/2008 del Regolamento CEE/UE 7 luglio 2020, n. 977 - Regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione del 7 luglio 2020 recante deroga ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i controlli sulla produzione biologica dovuta alla pandemia di COVID-19