La Regione Veneto, nella circolare n. 9 del 26 marzo 2020, ha ritenuto che tale disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal D.lgs 81/2008, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
La logica del decreto è quella di limitare gli spostamenti.
Infatti, di norma, queste attività sono realizzate da personale di ditte e in alcuni casi da personale interno specializzato, comportando in entrambi i casi lo spostamento di operatori all’interno di un sito produttivo o tra diversi siti produttivi, in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale.
Chiaramente quanto su esposto non si applica qualora sussistano condizioni di rischio grave ed immediato.
Quindi, nella circolare in questione, si conclude che le attività si possono differire e dovranno essere tempestivamente completate al termine dell’emergenza sanitaria.
A tal proposito consiglio alle aziende di consultare il proprio Registro & Scadenzario e pianificare già con i propri fornitori le date in cui effettuare le attività che al momento sono sospese, in modo da completarle entro il 15 giugno, considerando che tale data sia anche di buon auspicio per il termine della fase emergenziale.