Corte di Giustizia UE: la Commissione era stata correttamente informata dalla Francia sull’urgenza di intervenire a protezione delle api

Corte di Giustizia UE: la Commissione era stata correttamente informata dalla Francia sull’urgenza di intervenire a protezione delle api

di: Giovanna Soravia

La Francia aveva inviato una comunicazione alla Commissione dell’UE nelle forme previste dalla Direttiva UE 2015/1535, esprimendo profonda preoccupazione su talune sostanze della famiglia dei neonicotinoidi, senza tuttavia invocare esplicitamente la clausola di salvaguardia di cui al Reg. CE n. 1107/2009. La Francia aveva informato, così, la Commissione dell’UE della necessità di interventi volti alla protezione delle api.


Il Consiglio di Stato francese, nella causa C-514/2019 su ricorso presentato da l’Union des industries de la protection des plantes, ha rinviato alla Corte di Giustizia dell’UE chiedendo di valutare se la Direttiva UE 2015/1535 (art.5) e il Reg. CE n. 1107/2009 (artt. 69 e 71) debbano essere interpretati nel senso che la comunicazione di una misura nazionale che vieti l'uso di determinate sostanze attive rientranti in tale regolamento debba essere considerata come un'informazione ufficiale della necessità di adottare misure di emergenza, ai sensi del regolamento di armonizzazione.
Con sentenza 8 ottobre 2020, la Corte di Giustizia dell’UE ha dichiarato:
“1) L’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, e l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, devono essere interpretati nel senso che la comunicazione, effettuata ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva, di una misura nazionale che vieti l’uso di determinate sostanze attive rientranti in tale regolamento deve essere considerata un’informazione ufficiale della necessità di adottare misure di emergenza, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora:
– tale comunicazione contenga una chiara presentazione degli elementi che attestano, da un lato, che tali sostanze attive possono costituire un grave rischio per la salute umana o degli animali o per l’ambiente e, dall’altro, che tale rischio non può essere contenuto in modo soddisfacente senza l’adozione, con urgenza, delle misure adottate dallo Stato membro interessato, e che
– la Commissione europea abbia omesso di chiedere a tale Stato membro se detta comunicazione dovesse essere considerata un’informazione ufficiale ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
2) L’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 deve essere interpretato nel senso che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam, non possono essere considerati come misure adottate dalla Commissione europea in risposta alla comunicazione effettuata, il 2 febbraio 2017, dalla Repubblica francese”.