di: Filippo Bonfatti
Il recente Regolamento delegato (UE) n. 2019/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 ha modificato, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il Regolamento (CE) n.1272/2008. Tra le novità introdotte, di particolare interesse è la nuova classificazione del biossido di titanio, alla luce del parere scientifico del 14 settembre 2017 del Comitato per la valutazione dei rischi (RAC), che aveva proposto di classificare tale sostanza come cancerogena di categoria 2 per inalazione.
Vediamo come impatta sulla classificazione CLP, sulla classificazione dei rifiuti che lo contengono, sulla classificazione sul trasporto e sul deposito temporaneo.