Proseguiamo la disamina della versione aggiornata del codice ambientale prendendo in esame gli articoli sulla responsabilità della gestione dei rifiuti.
Viene confermato, anche se riscritto in altra forma, l’obbligo del produttore o altro detentore di rifiuti di provvedere in modo diretto al trattamento dei rifiuti o di affidarli ad una figura terza quale l’intermediario o commerciante (regolarmente iscritti nella apposita Categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali) o, ancora, di affidarli a terzi che effettuano operazioni di raccolta, trasporto e trattamento.
L’articolo 188-bis prima individuava il controllo della tracciabilità dei rifiuti, mentre ora fa riferimento al sistema di tracciabilità dei rifiuti, che possiamo individuare nel neonato REN (registro elettronico nazionale), già istituito dall’art.6 del DL n.135/2018, poi convertito in Legge n.12/2019, senza modifiche.
Il REN è gestito direttamente dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e si interfaccerà con ISPRA per la comunicazione MUD di cui all’articolo 189 e per la gestione digitale delle spedizioni transfrontaliere; inoltre consentirà di gestire l’attestazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti e anche il loro recupero.
Approfondimenti sulle modifiche al TUA: Art. 188 E 188-bis sulla RESPONSABILITA’ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
28 settembre2020
di: Filippo Bonfatti
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