Coronavirus, il gestore della piattaforma deve fornire ai riders guanti e mascherine

Coronavirus, il gestore della piattaforma deve fornire ai riders guanti e mascherine

di: Vincenzo Morena
Il gestore della piattaforma digitale di recapito alimenti e cibi da asporto per conto di esercizi convenzionati è obbligato a fornire ai riders tutti i dispositivi di protezione individuale atti a tutelarne la salute durante lo svolgimento dell'attività contro il rischio da COVID-19. Lo ha deciso il Tribunale di Firenze con il decreto 1 aprile 2020, n. 886.

La vicenda prende le mosse dalla richiesta di un rider, rivolta alla propria azienda, di avere in dotazione mascherine, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, a fronte della situazione di emergenza epidemiologica provocata dal "Coronavirus"; poiché l'azienda non si era "attivata" nel fornire al dipendente i necessari dispositivi di protezione, il lavoratore ha, quindi, deciso di proporre ricorso in via d'urgenza avanti al Tribunale, al fine di ottenere in via giudiziale quanto da lui richiesto.
Il Giudice fiorentino, dopo un richiamo alla disciplina applicabile al rapporto di lavoro in esame, ha ritenuto fondata l'azione e concluso che i riders hanno diritto di pretendere dal proprio "committente" la fornitura dei DPI adeguati per proteggersi nello svolgimento dell'attività nell'attuale situazione sanitaria emergenziale.
Nessun dubbio, infine, nell'accordare, nel caso giudicato, la tutela d'urgenza: come si legge, infatti, nella motivazione della decisione, "sussiste il pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto la protrazione dello svolgimento dell'attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute". "La natura del diritto coinvolto e l'attuale rischio di possibile contagio da COVID-19 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa sono tali che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento". "Pertanto", conclude l'Organo giudicante, "deve disporsi il decreto cautelare inaudita altera parte".