di: Giovanna Soravia
Pendente la causa tedesca tra la Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG e la Queisser Pharma GmbH & Co. KG avente ad oggetto il presunto carattere ingannevole della confezione di un integratore alimentare, la Corte federale di Germania (competente per il terzo grado) ha sospeso il procedimento e adito la Corte di Giustizia dell’Unione europea proponendo due questioni pregiudiziali inerenti l’interpretazione dell’art.10, par.3, del Reg.CE n.1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
In particolare, chiedendo di stabilire:
1) Se un riferimento a benefici generali e non specifici per lo stato di salute sia “accompagnato”, ai sensi dell’art.10, par.3, del Reg.CE n.1924/2006 da indicazioni specifiche sulla salute conformemente ad uno degli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del medesimo regolamento, qualora il riferimento si trovi sul fronte e le indicazioni autorizzate figurino sul retro di una confezione e, nella percezione del pubblico, dal punto di vista del contenuto tali indicazioni siano chiaramente associate al riferimento, ma il riferimento non rechi un richiamo evidente come, ad esempio, un asterisco di rinvio alle indicazioni presenti sul retro. In altre parole, se il requisito richiesto dalla norma sia soddisfatto anche quando la confezione presenti, nella parte frontale, un riferimento a benefici generali e non specifici per la salute, mentre l’indicazione specifica sulla salute destinata ad accompagnare tale riferimento figura solo sul retro di tale confezione e non esiste alcun espresso rinvio tra i due.
2) Se debbano sussistere le prove scientifiche di cui all’articolo 5, par.1, lett.a), e all’art.6, par.1, del Reg.CE n. 1924/2006 anche per i riferimenti a benefici generali e non specifici ai sensi dell’art.10, par.3, del medesimo regolamento, per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute.
La Corte di Giustizia, Sezione II, con sentenza CE del 30 gennaio 2020, n. C-524/18 ha concluso stabilendo che:
In particolare, chiedendo di stabilire:
1) Se un riferimento a benefici generali e non specifici per lo stato di salute sia “accompagnato”, ai sensi dell’art.10, par.3, del Reg.CE n.1924/2006 da indicazioni specifiche sulla salute conformemente ad uno degli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del medesimo regolamento, qualora il riferimento si trovi sul fronte e le indicazioni autorizzate figurino sul retro di una confezione e, nella percezione del pubblico, dal punto di vista del contenuto tali indicazioni siano chiaramente associate al riferimento, ma il riferimento non rechi un richiamo evidente come, ad esempio, un asterisco di rinvio alle indicazioni presenti sul retro. In altre parole, se il requisito richiesto dalla norma sia soddisfatto anche quando la confezione presenti, nella parte frontale, un riferimento a benefici generali e non specifici per la salute, mentre l’indicazione specifica sulla salute destinata ad accompagnare tale riferimento figura solo sul retro di tale confezione e non esiste alcun espresso rinvio tra i due.
2) Se debbano sussistere le prove scientifiche di cui all’articolo 5, par.1, lett.a), e all’art.6, par.1, del Reg.CE n. 1924/2006 anche per i riferimenti a benefici generali e non specifici ai sensi dell’art.10, par.3, del medesimo regolamento, per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute.
La Corte di Giustizia, Sezione II, con sentenza CE del 30 gennaio 2020, n. C-524/18 ha concluso stabilendo che:
- in merito alla prima questione pregiudiziale, l’art.10, par.3 “deve essere interpretato nel senso che il requisito ivi previsto, secondo il quale ogni riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento deve essere accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 di tale regolamento, non è soddisfatto nel caso in cui la confezione di un integratore alimentare presenti, nella parte frontale, un riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la salute, mentre l’indicazione specifica sulla salute destinata ad accompagnarlo figura solo sul retro di tale confezione e non esiste alcun espresso rinvio, come un asterisco, tra i due”;
- in merito alla seconda questione pregiudiziale, l’art.10, par.3 “deve essere interpretato nel senso che i riferimenti a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute devono essere giustificati da prove scientifiche, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. A tal fine, è sufficiente che detti riferimenti siano accompagnati da indicazioni specifiche sulla salute incluse negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 di detto regolamento”.