Deposito temporaneo di rifiuti: ritorno al passato

di: Filippo Bonfatti

Sul Supplemento Ordinario n. 25 alla Gazzetta ufficiale Serie Generale n.180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la Legge n.77 del 17 luglio di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le misure riordinate in materia di rifiuti, la Legge ha abrogato l’articolo 113-bis del DL n.18/2020 già convertito a suo tempo nella Legge n.27 del 24 aprile 2020 . Ricordiamo che l’articolo 113-bis prevedeva una estensione di alcuni limiti previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti, in particolare tale deposito, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, veniva esteso fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non poteva avere durata superiore a diciotto mesi.

Il deposito temporaneo torna dunque alla precedente previsione di legge descritta all’articolo 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e smi.