di: Giovanna Soravia
Nella GU Serie Generale n. 215 del 29-08-2020, è stato pubblicato il
decreto 23 luglio 2020 che prevede la Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, già introdotto dal recente Decreto Cura Italia (e già esistente per altri prodotti) a sostegno delle imprese dell’agroalimentare colpite dalle difficoltà dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Si tratta essenzialmente di una forma di finanziamento innovativa per le imprese agricole, per cui “I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, di seguito denominati prodotti DOP e IGP, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento” e si realizza “con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessita' di ulteriori stipulazioni” secondo le modalità previste dal decreto stesso.
Di fatto, si configura come pegno anomalo non possessorio, perché il bene resta nella disponibilità materiale del debitore, e può essere sostituito.
Le modalità di costituzione e di regolamentazione del pegno rotativo agricolo su DOP e IGP sono specificate nel decreto e nei relativi due Allegati.
Si tratta essenzialmente di una forma di finanziamento innovativa per le imprese agricole, per cui “I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, di seguito denominati prodotti DOP e IGP, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento” e si realizza “con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessita' di ulteriori stipulazioni” secondo le modalità previste dal decreto stesso.
Di fatto, si configura come pegno anomalo non possessorio, perché il bene resta nella disponibilità materiale del debitore, e può essere sostituito.
Le modalità di costituzione e di regolamentazione del pegno rotativo agricolo su DOP e IGP sono specificate nel decreto e nei relativi due Allegati.