di: Paola Chimienti
il DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Da lunedì 4 maggio le prime riaperture: ripartiranno, tra gli altri, le imprese di costruzioni, le industrie manifatturiere, estrattiva, automobilistica, tessile e del vetro. Via libera anche alla fabbricazione dei mobili e al commercio all'ingrosso funzionale.
Sull'intero territorio nazionale sono consentite tutte le attività produttive industriali e commerciali indicate nell'allegato 3.
Diventa obbligatoria, così come definito dall'art. 2 comma 6, l'applicazione del:
Sull'intero territorio nazionale sono consentite tutte le attività produttive industriali e commerciali indicate nell'allegato 3.
Diventa obbligatoria, così come definito dall'art. 2 comma 6, l'applicazione del:
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (ved. news 27 aprile 2020) - Allegato 6;
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri (ved. news 20 marzo 2020) - Allegato 7; - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica - Allegato 8.
I datori di lavoro privati potranno continuare ad applicare il lavoro agile a ogni rapporto subordinato, sempre tramite la procedura semplificata ed in assenza di accordi individuali. Si raccomanda, anche per la Pubblica Amministrazione, di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e ferie.
Per quanto riguarda le attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.