Commercializzazione del cannabidiolo (CBD)

Commercializzazione del cannabidiolo (CBD)

di: Giovanna Soravia
Diamo notizia della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, della sentenza della Corte di Giustizia emessa su rinvio pregiudiziale nella causa C-663/18 pendente avanti la Corte d’appello penale francese di Aix-en-Provence relativa alla commercializzazione in Francia di una sigaretta elettronica (Kanavape) il cui liquido contiene cannabidiolo (CBD) importato, nel caso di specie, dalla Repubblica ceca.
La Corte di Giustizia era chiamata a stabilire «Se i regolamenti n. 1307/2013 e n. 1308/2013, nonché il principio di libera circolazione delle merci, debbano essere interpretati nel senso che le disposizioni derogatorie stabilite dal decreto del 22 agosto 1990, limitando la coltivazione, l’industrializzazione e la commercializzazione della canapa soltanto alle fibre e ai semi, comportano una restrizione non conforme al diritto [dell’Unione]».

Conclude la Corte nel senso che “uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi Tale divieto, tuttavia, può essere giustificato da un obiettivo di tutela della salute pubblica ma non deve eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento”.