È noto che in materia di gestione dei rifiuti vige il principio della responsabilità condivisa del produttore, vale a dire la regola secondo la quale chi ha generato i rifiuti ha l’obbligo di verificare che il recupero o lo smaltimento avvengano correttamente.
La responsabilità del produttore cessa, dunque, in tre casi: quando conferisce i rifiuti ad un servizio pubblico, quando riceve il FIR controfirmato dal destinatario e in un terzo caso, già presente nella previgente formulazione dell’articolo 188, prima della riforma del dicembre 2010 in ottica SISTRI, nel momento in cui riceve l’attestato di avvenuto smaltimento.
Si tratta di una norma, come detto, già presente nel nostro ordinamento, che però è stata disapplicata negli anni precedenti a causa della mancanza dei decreti attuativi che avrebbero dovuto stabilire il contenuto della certificazione.
La nuova norma invece è immediatamente operativa e, ovviamente, sarà integrata nel nuovo sistema di tracciabilità.
Smaltimento dei rifiuti e obbligo di attestazione al produttore. Una significativa riforma del D.Lgs. 116/2020
5 ottobre2020
di: Avvocato Daniele Zaniolo
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