di: Vincenzo Morena
Ai fini della produzione degli alcoli è necessario munirsi di Autorizzazione integrata ambientale (AIA). Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 31959.
Nel caso esaminato all’attenzione dei Giudici di legittimità, il Tribunale aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dal legale rappresentante di una società cooperativa, che si era visto sottoporre a sequestro preventivo il proprio stabilimento e i lotti di prodotti già distribuiti a terzi rivenditori, in ragione delle ipotesi di reato di cui all’art. 29-quattuordecies, D.Lgs. n. 152/2006 (“emissioni non autorizzate nell'ambiente di residui del ciclo produttivo di distillazione”) e art.256, comma 1 dello stesso Decreto ambientale (“stoccaggio incontrollato di borlande”), nonché art. 5, legge 30 aprile 1962, n. 283 (detenzione e messa in commercio di alcol etilico non idoneo al consumo umano), ritenendo non sufficiente l’AUA conseguita.
Gli Ermellini, nel respingere la tesi difensiva del ricorrente (secondo la quale l'alcool etilico andava ricompreso nell'ambito dei derivati da materie prime vegetali, restando esclusa qualsiasi sintesi chimica nel ciclo produttivo, sì che andava esclusa la necessità di munirsi di autorizzazione integrata ambientale) sono partititi analizzando l’art. 6 del TUA – il quale prevede l’obbligo di AIA per tutte le installazioni che svolgono attività di cui all’allegato VIII alla parte seconda del Codice dell’ambiente, dove sono elencate, tra l’altro, la fabbricazione di prodotti chimici organici e, alla voce “altre attività”, il trattamento e la trasformazione delle materie prime vegetali – e sono arrivati alla conclusione, quindi, che l’esercizio di distillazione e miscelatura di alcolici deve essere sottoposto al previo rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, non essendo sufficiente il preventivo conseguimento della Autorizzazione unica ambientale (AUA).
Nel caso esaminato all’attenzione dei Giudici di legittimità, il Tribunale aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dal legale rappresentante di una società cooperativa, che si era visto sottoporre a sequestro preventivo il proprio stabilimento e i lotti di prodotti già distribuiti a terzi rivenditori, in ragione delle ipotesi di reato di cui all’art. 29-quattuordecies, D.Lgs. n. 152/2006 (“emissioni non autorizzate nell'ambiente di residui del ciclo produttivo di distillazione”) e art.256, comma 1 dello stesso Decreto ambientale (“stoccaggio incontrollato di borlande”), nonché art. 5, legge 30 aprile 1962, n. 283 (detenzione e messa in commercio di alcol etilico non idoneo al consumo umano), ritenendo non sufficiente l’AUA conseguita.
Gli Ermellini, nel respingere la tesi difensiva del ricorrente (secondo la quale l'alcool etilico andava ricompreso nell'ambito dei derivati da materie prime vegetali, restando esclusa qualsiasi sintesi chimica nel ciclo produttivo, sì che andava esclusa la necessità di munirsi di autorizzazione integrata ambientale) sono partititi analizzando l’art. 6 del TUA – il quale prevede l’obbligo di AIA per tutte le installazioni che svolgono attività di cui all’allegato VIII alla parte seconda del Codice dell’ambiente, dove sono elencate, tra l’altro, la fabbricazione di prodotti chimici organici e, alla voce “altre attività”, il trattamento e la trasformazione delle materie prime vegetali – e sono arrivati alla conclusione, quindi, che l’esercizio di distillazione e miscelatura di alcolici deve essere sottoposto al previo rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, non essendo sufficiente il preventivo conseguimento della Autorizzazione unica ambientale (AUA).