Il deposito temporaneo di rifiuti dopo la fase emergenziale. I problemi del ritorno alla normalità.

di: Avvocato Daniele Zaniolo

Per un limitato periodo, giustificato dall’emergenza epidemica, il deposito temporaneo dei rifiuti è stato ammesso per volumi doppi rispetto a quelli vigenti ordinariamente, o per un periodo massimo di 180 giorni, invece che degli ordinari tre mesi.

Il 18 luglio 2020, con la pubblicazione della Legge n.77 del 17 luglio di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato abrogato l’articolo 113-bis del DL n.18/2020 già convertito a suo tempo nella Legge n.27 del 24 aprile 2020 , che prevedeva tale estensione.

Il deposito temporaneo è tornato, dunque, alla precedente previsione di legge descritta all’articolo 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e smi.

L’abolizione del regime speciale del deposito ordinario, senza alcuna norma transitoria, comporta il rischio di contestazioni penali.