Gestione illecita di rifiuti, la delega formale non basta per affermare la responsabilità

Gestione illecita di rifiuti, la delega formale non basta per affermare la responsabilità

di: Vincenzo Morena
La responsabilità del delegato ambientale di una società, relativa alla gestione illecita di rifiuti dell'azienda (art. 256 D.Lgs. n. 152/2006) va affermata non solo sulla base del dato della esistenza della delega, ma anche considerando l'effettiva portata della stessa, tenendo conto della dimensione aziendale, dell'articolazione territoriale, e della presenza di altre figure della catena di responsabilità.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10430, depositata lo scorso 23 marzo.

I Giudici di Piazza Cavour hanno, così, annullato la sentenza del precedente Organo giudicante che aveva condannato il delegato di una s.p.a. all'esercizio dei poteri concernenti il rispetto della normativa ambientale, per aver eseguito/non impedito la realizzazione, presso una unità locale, di attività illecita di raccolta, nella forma del deposito preliminare, di rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento. Secondo gli Ermellini, infatti, la decisione del Tribunale sull'affermazione di responsabilità dell'imputato era stata fondata esclusivamente sulla valorizzazione del dato formale della attribuzione della delega, disgiunta dalla considerazione delle altre specificità della struttura aziendale, quali gli oltre 3.000 dipendenti, i 90 punti vendita e le diverse figure - come il direttore del singolo negozio che ne esegue la quotidiana operatività - che costituivano una catena di responsabilità.