La gestione dei rifiuti nell’attività di manutenzione nella riforma del D.Lgs 116/2020

di: Avvocato Daniele Zaniolo

Il decreto legislativo 116 del 2020 ha introdotto nel Tua diverse novità, tra le quali anche quella della disciplina della gestione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione. La materia era (laconicamente) disciplinata dal previgente articolo 266 del TUA che stabiliva espressamente che:
«I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”.
La disposizione, sebbene in apparenza semplice, creava non poche difficoltà applicative, forse proprio a causa della sua breve formulazione.

Quali sono le attività di “manutenzione” a cui fare riferimento?
Che cosa comporta la finzione giuridica relativa all’identificazione del luogo di produzione dei rifiuti?
Come (e dove) vanno trasportati i rifiuti?

vediamo quali sono i contenuti della recente riforma che ha abolito l’articolo 266 comma 4 ed ha inserito il comma 19 all’articolo 193 che disciplina la materia, apparentemente in maniera più strutturata, e se sono state fornite le risposte ai dilemmi che interessavano la precedente disciplina.