di: Paola Chimienti
Pubblicato sul Suppl. ordin. alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110, la Legge 24 aprile 2020, n. 27 - CConversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.
Per quanto concerne gli aspetti ambientali, viene confermato quanto previsto dall'art. 113, riguardate la proroga delle scadenze inerenti la dichiarazione annuale dei rifiuti (ved. news del 18 marzo 2020).
Viene introdotta inoltre, dall'art. 113-bis, un'importante novità, proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi».
Pertanto i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi.
Si rimanda all'approfondimento di Filippo Bonfatti "Estensione delle quantità e della durata del deposito temporaneo dei rifiuti"
Viene introdotta inoltre, dall'art. 113-bis, un'importante novità, proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi».
Pertanto i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi.
Si rimanda all'approfondimento di Filippo Bonfatti "Estensione delle quantità e della durata del deposito temporaneo dei rifiuti"