di: Paola Chimienti
La Regione Veneto ha pubblicato un nuovo aggiornamento del documento reso noto lo scorso 3 marzo 2020 (news del 5 marzo 2020) COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, che fornisce indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Quest'utima versione chiarisce un punto di cruciale importanza riguardante la formazione ed in particolare la sospensione di tutte le attività svolte sia da soggetti pubblici che privati.
Si ricorda, infatti, che per recuperare la formazione pregressa all'entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni del 22.2.2012 relativa alle attrezzature, si poteva svolgere un corso di aggiornamento entro il 31 marzo 2015 seguendo le indicazioni dell'accordo stesso.
Il 31 marzo 2020 sarebbe prevista, pertanto, la scadenza quinquennale dei corsi di cui sopra.
La Regione Veneto fa luce su questo aspetto, spiegando: "..si ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione..."
E aggiunge: "...tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce."
Sarà cura, quindi, del Datore di Lavoro o RSPP provvedere all'aggiornamento dell'abilitazione dopo la cessazione dell’efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale.
Quest'utima versione chiarisce un punto di cruciale importanza riguardante la formazione ed in particolare la sospensione di tutte le attività svolte sia da soggetti pubblici che privati.
Si ricorda, infatti, che per recuperare la formazione pregressa all'entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni del 22.2.2012 relativa alle attrezzature, si poteva svolgere un corso di aggiornamento entro il 31 marzo 2015 seguendo le indicazioni dell'accordo stesso.
Il 31 marzo 2020 sarebbe prevista, pertanto, la scadenza quinquennale dei corsi di cui sopra.
La Regione Veneto fa luce su questo aspetto, spiegando: "..si ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione..."
E aggiunge: "...tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce."
Sarà cura, quindi, del Datore di Lavoro o RSPP provvedere all'aggiornamento dell'abilitazione dopo la cessazione dell’efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale.
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