Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2018 la Commissione europea ha introdotto le modalità di esecuzione dell’art. 26, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1169/2011 in tema di indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza del cd. ingrediente primario, valevoli per l’intero territorio dell’Unione.
In particolare, il regolamento stabilisce che quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
a) Deve essere indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario deve essere indicato come diverso da quello dell’alimento.
Il regolamento esecutivo n. 775/2018 è applicabile a decorrere dal 1° aprile 2020.
Occorre, in ogni caso, prestare attenzione al fatto che diciture/segni/immagini che evochino una origine non coincidente con l’origine dell’alimento, comporta violazione dell’art. 7 del Reg. (UE) n. 1169/2011 (dedicato alle pratiche leali d’informazione) a prescindere dalla circostanza che il made in sia stato o meno correttamente dichiarato in etichetta, applicando l’art. 26, parag. 2, lett. a).
Il regolamento esecutivo in esame non si applica, invece, alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d’impresa registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.
L’obbligo di indicazione di origine dell’ingrediente primario. Analisi e casistica
25 marzo2020
di: Avvocato Valeria Pullini
COPYRIGHT © 2004-2024 ARS EDIZIONI INFORMATICHE s.r.l. - società con unico socio - P.I. 13309950155