Impianti di trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

di: Filippo Bonfatti

Le indicazioni relative al trattamento di rifiuti sanitari sono stabilite dal DPR 15 luglio 2003, n. 254.
Il DPR prevede due sole casistiche di trattamento:
- Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- Recupero di rifiuti sanitari sterilizzati (non più pericolosi)

Eventuali altri casi sono ricondotti alla normativa generale disciplinata dal D.Lgs. n.152/2006 e smi. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, contraddistinti dalla sola caratteristica di pericolo HP9 devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e smi già destinati all’incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali oppure in impianti di termodistruzione dedicati.

Il recente rapporto ISS n. 3/2020 (vedi news) “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus Sars-Cov-2” ha fornito, limitatamente agli operatori del settore igiene ambientale (raccolta e smaltimento rifiuti) alcune indicazioni particolari per la manipolazione dei rifiuti addivenuti pericolosi a rischio infettivo di origine urbana (domestici e speciali assimilati) alcune raccomandazioni di criterio