Lo scorso 31 marzo 2020 è stato emanato il Decreto n.78/2020
che stabilisce i criteri nel rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di essere rifiuto ex art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, con esclusione della gomma vulcanizzata già qualificata come sottoprodotto (ex art. 184-bis).
Lo ha annunciato, nel corso di una videoconferenza stampa, il 1° aprile 2020, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa – ne avevamo dato notizia in un precedente articolo.
Dopo quasi 4 mesi, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Per poter essere qualificata come materia (non più rifiuto) e commercializzata, la gomma vulcanizzata granulare (GVG) deve rispettare i seguenti requisiti riportati in Allegato 1 al Decreto.
La GVG prodotta è utilizzabile esclusivamente in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per gli scopi specifici elencati in Allegato 2 al Decreto.
Per adeguarsi al Decreto, il produttore effettua apposita comunicazione di variazione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n.152/2006 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione in essere (AIA o autorizzazione unica ex art. 208) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Regolamento per la gomma vulcanizzata da PFU (pneumatici fuori uso)
31 luglio2020
di: Filippo Bonfatti
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