di: Vincenzo Morena
Tre nuove sostanze aggiunte all’elenco di quelle che possono essere utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di plastica a contatto con i prodotti alimentari, e aggiornamenti sulle restrizioni applicabili ai materiali e oggetti di materia plastica. Sono queste le novità più rilevanti apportate al Regolamento (UE) n. 10/2011 da parte del Regolamento (UE) n. 2020/1245, pubblicato lo scorso 3 settembre. In particolare, la Commissione Europea è intervenuta aggiornando l’elenco contenuto nell’allegato I, inserendo le voci: “Argilla di montmorillonite modificata da bromuro di esadeciltrimetilam-monio”, “Estere trifenilico dell'acido fosforoso polimerizzato con esteri alchilici C10-16 di alfa-idro-omega-idrossipoli[ossi (metil-1,2-etandiolo)]” e “Biossido di titanio trattato in superficie con allumina modificata con fluoruro” alla lista delle sostanze autorizzate, ed ha sostituito l’allegato II della stessa disposizione normativa, sugli “ulteriori restrizioni applicabili ai materiali e oggetti di plastica”.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 23 settembre, ma «i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima di tale data e immessi per la prima volta sul mercato prima del 23 marzo 2021 possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 23 settembre 2022 e rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte».
Da segnalare, infine, che il Regolamento (UE) n. 2020/1245 è intervenuto modificando anche l’allegato IV (“Dichiarazione di conformità”) e l’allegato V (“Prove di conformità”) del suddetto Regolamento del 2011.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 23 settembre, ma «i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima di tale data e immessi per la prima volta sul mercato prima del 23 marzo 2021 possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 23 settembre 2022 e rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte».
Da segnalare, infine, che il Regolamento (UE) n. 2020/1245 è intervenuto modificando anche l’allegato IV (“Dichiarazione di conformità”) e l’allegato V (“Prove di conformità”) del suddetto Regolamento del 2011.