Pubblicato il XV ATP del CLP

Pubblicato il XV ATP del CLP

di: Paola Chimienti
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 11 agosto 2020, n. L261 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che sarà applicabile a decorrere dal 1° marzo 2022. Prima di tale data le sostanze e le miscele possono, essere classificate, etichettate e imballate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal nuovo regolamento.

Il Regolamento in questione va ad integrare ed modificare la “Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate” riportata in Allegato VI, Parte 3 del Reg. CLP.

Per quanto riguarda, invece, le sostanze:

- «piombo», corrispondente al numero CAS 7439-92-1 e ai numeri della sostanza 082-013-00-1 (polvere di piombo) e 082-014-00-7 (piombo massivo), il comitato deve procedere a un'ulteriore valutazione circa l'opportunità di applicare la stessa classificazione ambientale al piombo massivo e in polvere. Inoltre, sono stati resi disponibili nuovi dati scientifici in base ai quali si presume che la classificazione ambientale della forma massiva raccomandata nel parere del comitato possa non essere adeguata. La classificazione ambientale della forma massiva non sarà pertanto inclusa nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 finché il comitato non avrà emesso un parere riveduto.

- «2-butossietanolo; etilenglicol-monobutiletere» (numero CAS 111-76-2) sono stati resi disponibili nuovi dati scientifici relativi alla classe di pericolo «tossicità acuta (inalazione)» in base ai quali si presume che la classificazione per tale classe di pericolo raccomandata nel parere del comitato, basata su dati meno recenti, possa non essere adeguata. Di conseguenza, questa classe di pericolo non dovrebbe essere oggetto di modifica nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 finché il comitato per la valutazione dei rischi non avrà emesso un parere riveduto alla luce delle nuove informazioni disponibili, mentre dovrebbero invece essere incluse tutte le altre classi di pericolo coperte dal parere del comitato.