Con D.Lgs. 2 novembre 2021, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285, è stata dettata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio.
Negli articoli 3, 4 e 5 sono prese in considerazione le violazioni e la conseguente disciplina sanzionatoria in materia di:
- restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio (art. 3)
- restrizioni all'uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio (art. 4)
- smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio (art. 5).
Il compito di svolgere l'attività di vigilanza, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni è affidato al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della salute, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il decreto prevede inoltre, all'art. 9, l'abrogazione del D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 25 riguardante la "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico".