Reach, restrizione sulla N,N-dimetilformammide

Reach, restrizione sulla N,N-dimetilformammide

di: Vincenzo Morena
La Commissione Europea ha stabilito nuovi limiti applicabili alla N,N-dimetilformammide, sostanza prodotta ed utilizzata in grandi quantità come solvente organico sia nel settore industriale che in quello professionale.

Con la pubblicazione, infatti, del Regolamento (UE) n. 2021/2030 sulla Gazzetta ufficiale L415, l’Esecutivo Ue è intervenuto modificando l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (“Regolamento Reach”), concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

In particolare, è stata inserita la voce “76. N,N-dimetilformammide” all’elenco delle restrizioni sulla fabbricazione, immissione sul mercato e uso delle sostanze e miscele pericolose.

«Non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 6 mg/m3 per l’esposizione per inalazione e 1,1 mg/kg/giorno per l’esposizione cutanea», si legge nel documento, il quale specifica - poi - che sempre la stessa «non dovrà essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati».

«In deroga a quanto sopra», precisa - infine - la Commissione, «l’obbligo si applica a decorrere dal 12 dicembre 2024 per quanto riguarda l’immissione sul mercato a fini dell’uso, o l’uso, come solvente nei processi di spalmatura diretta o transfer per il rivestimento in poliuretano di materiali tessili o cartacei o nella produzione di membrane di poliuretano, e a decorrere dal 12 dicembre 2025 per quanto riguarda l’immissione sul mercato a fini dell’uso, o l’uso, come solvente nei processi di filatura a secco e a umido delle fibre sintetiche».