Con la legge 108/21, che ha convertito il decreto-legge 77/21 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis”) il legislatore è intervenuto nuovamente sulla definizione di produttore dei rifiuti contenuta nel TUA, relativamente ai rifiuti indicati nell’articolo 230, che recitava:
I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.
L’articolo 230 rappresentava l’eccezione nell’ambito delle precedenti modifiche introdotte alla definizione di produttore, nel 2015, che la estendevano, oltre che al produttore “naturale”, anche al “soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione” (leggasi: committente), solo, però, nel caso di rifiuti provenienti dall’attività di pulizia manutentiva e non da altre tipologie di attività.
Il legislatore del luglio scorso è intervenuto stabilendo che la disciplina dell’articolo 230 comma 5 TUA si estende anche a: “fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3 (ossia reti fognarie per acque domestiche), e i bagni mobili”.
È sufficiente confrontare la sentenza della Corte di Cassazione con il nuovo testo normativo per comprendere la portata dell’innovazione legislativa.